Collegamento sostanziale tra operatori economici in gara

Occorre un numero sufficiente di indizi gravi, precisi e concordanti per ritenere sussistente una relazione di fatto tra concorrenti che comporta l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e per giustificare l’esclusione degli stessi dalla gara.
Lo Studio ha assistito con successo un operatore economico che era stato escluso da una procedura di gara per asserito collegamento sostanziale con altro partecipante ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. m) del Codice degli appalti.
Nella specie, l’operatore economico aveva prodotto in gara, per errore, un indice che riportava dati di altro partecipante.
Con l’assistenza dell’avv. Rosalia Gagliardo, l’operatore economico ha presentato istanza di precontenzioso all’ANAC sostenendo che un solo indizio non potesse essere ritenuto sufficiente per la configurazione del c.d. collegamento sostanziale.
Accogliendo le argomentazioni dell’avv. Gagliardo, l’ANAC ha ritenuto che per “giustificare l’esclusione dalla gara dei concorrenti che si trovino in una relazione di fatto che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale” non basta uno solo degli indici elaborati dalla giurisprudenza, occorrendo“un numero sufficiente legato da nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza, tale da giustificare la correttezza dello strumento presuntivo”.
In altri termini, per l’Autorità “il provvedimento di esclusione non appare aderente ai citati principi giurisprudenziali e dell’Autorità in quanto non sorretto da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti circa l’imputabilità delle offerte ad un unico centro deliberativo; invero, il riscontro dell’indice dei documenti di altra Impresa concorrente alla medesima procedura di gara, per quanto costituisca un indizio grave, non è da solo sufficiente a ritenere provato il collegamento tra operatori economici e l’imputabilità delle offerte ad un medesimo centro decisionale”.
Per lo stesso fatto, l’operatore economico era stato segnalato all’ANAC ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico e dell’adozione di eventuali sanzioni. In ragione dell’anzidetto esito del precontenzioso, l’ANAC ha archiviato il procedimento sanzionatorio.