Il contribuente che opta per il regime dei minimi, ma dichiara erroneamente compensi superiori ai trentamila euro può emendare la dichiarazione in sede contenziosa, dovendo darsi prevalenza al principio di cassa rispetto al dato formale erroneamente dichiarato.
(Commissione tributaria Provinciale di Palermo, sez. IX, sentenza n. 1314 del 05/06/2020. Pres. Coppola, Rel. Hmeljak)
IL CASO
Per l’anno di imposta 2014, un professionista in regime dei minimi dichiarava per errore i compensi fatturati, anziché quelli effettivamente incassati.
In particolare, l’ultima fattura dell’anno 2014 del contribuente era stata pagata con un assegno di 10.000 euro, emesso nel 2014, ma consegnato e incassato dal contribuente nell’anno di imposta successivo. Per errore, il contribuente aveva tenuto conto di questo importo ai fini della dichiarazione: il contribuente aveva quindi erroneamente dichiarato compensi pari a €30.700 (oltre il tetto dei minimi), anziché i compensi effettivamente incassati, pari a €20.700.
Ritenendo il contribuente uscito dai minimi a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento riconducendo a tassazione ordinaria i compensi del 2015 ed elevando sanzioni.
Impugnando tale atto, con l’assistenza dell’avv. Rosalia Gagliardo, il contribuente ha lamentato l’infondatezza della pretesa per errore nella dichiarazione e sostenuto la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa.
Su tale profilo, l’Agenzia delle Entrate ha controdedotto che il beneficio fiscale (cioè la tassazione favorevole per i contribuenti minimi) fosse subordinato ad una manifestazione di volontà negoziale irretrattabile.
Il contribuente ha invece sostenuto che l’avvenuta compilazione del quadro LM rendesse chiara l’opzione esercitata per il regime dei minimi e che vi fosse stato solo un errore nell’indicazione dell’importo dei compensi.
In altri termini, si è argomentato che, ferma l’opzione (irretrattabile) per il regime dei minimi avvenuta con la compilazione del quadro LM, il contribuente ben poteva emendare l’importo errato.
LA DECISIONE
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso del contribuente, patrocinato dall’avv. Rosalia Gagliardo, ritenendo possibile emendare in sede contenziosa l’importo dichiarato e valorizzando quindi il principio di cassa rispetto al dato formale erroneamente dichiarato.
