Assegno e principio di cassa
I compensi pagati mediante assegno si considerano conseguiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista.
L’errore nell’indicazione del reddito effettivamente conseguito nell’anno di imposta da parte del professionista in regime dei minimi è emendabile in giudizio.
(Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sez. III, sentenza n. 1771 del 27/05/2021. Pres. e Rel. La Barbera)
Lo Studio ha assistito con successo una professionista che aveva dichiarato per errore i compensi fatturati, anziché quelli effettivamente incassati nell’anno di imposta 2014.
IL CASO
Per l’anno di imposta 2014, una professionista in regime dei minimi dichiarava per errore i compensi fatturati, anziché quelli effettivamente incassati.
In particolare, una fattura dell’anno 2014 era stata pagata con un assegno, emesso nel 2014, ma consegnato e incassato dalla contribuente nell’anno di imposta successivo.
Per errore, la contribuente aveva tenuto conto di questo importo ai fini della dichiarazione ed aveva così dichiarato compensi oltre il tetto dei minimi, anziché i compensi effettivamente incassati.
Ritenendo la contribuente uscita dal regime dei minimi a partire dal 2015, l’Agenzia delle Entrate notificava avviso di accertamento riconducendo a tassazione ordinaria i compensi del 2015 ed elevando sanzioni per un importo complessivo di oltre 17.000 euro.
Con l’assistenza dell’avv. Rosalia Gagliardo, la contribuente ha proposto ricorso in Commissione Tributaria e lamentato l’infondatezza della pretesa per errore nella dichiarazione e sostenuto la possibilità di emendare la dichiarazione in sede contenziosa.
LA DECISIONE
La Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha accolto il ricorso della contribuente, patrocinato dall’avv. Rosalia Gagliardo, ritenendo possibile emendare in sede contenziosa l’importo dichiarato e valorizzando quindi il principio di cassa rispetto al dato formale erroneamente dichiarato.
La Commissione ha chiarito inoltre che, ai fini del principio di cassa, i compensi pagati mediante assegno si considerano conseguiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professionista: quindi, non si dà rilievo alla data dell’assegno o alla data dell’incasso, ma alla data in cui l’assegno è consegnato al contribuente.
