Illegittima l’esclusione dalla gara per mero rinvio a giudizio

Il rinvio a giudizio non è causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 80 del Codice degli appalti; affinché esso rilevi quale grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e conduca all’esclusione, la Stazione appaltante deve motivare come esso influisca sull’affidabilità dell’operatore economico.
Lo Studio ha assistito con successo un operatore economico escluso da una gara ai sensi dell’art. 80 perché raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale.
Con l’assistenza dell’avv. Rosalia Gagliardo, l’operatore economico ha presentato istanza di precontenzioso all’ANAC sostenendo l’illegittimità dell’esclusione.
In accoglimento dei motivi addotti dall’avv. Gagliardo l’ANAC ha ritenuto che il “rinvio a giudizio del legale rappresentante dell’impresa istante (…) non rientra tra i casi di esclusione automatica dell’operatore economico di cui all’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 atteso che detta disposizione si riferisce esclusivamente alle condanne definitive – ed in particolare, sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. – per le fattispecie di reato indicate alle lett. a) – g);(…)
Qualora la stazione appaltante avesse ritenuto di inquadrare la fattispecie alla stregua di un grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, come già chiarito dall’Autoritànelle Linee guida n. 6 (…) avrebbe dovuto motivare il provvedimento di esclusione con specifico riferimento alle ragioni che l’avevano condotta alla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico, alla gravità della fattispecie e alla connessione tra la condotta valutata e l’oggetto del contratto da affidare, non essendo sufficiente il mero richiamo all’esistenza del rinvio a giudizio”.